Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza. sul lavoro, decreto INL
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2018 il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 giugno 2018 che informa circa la pubblicazione del decreto INL n.12 del 6 giugno sulla valutazione quinquennale delle sanzioni prevista dall’articolo 306 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76.
Secondo quanto previsto dal nuovo decreto dal 1° luglio 2018 le ammende per contravvenzione in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono rivalutate dell’1,9%.
La rivalutazione è stata calcolata seguendo la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo 2013-2018.
Il riferimento normativo è il comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 (conv. da L. n. 99/2013), secondo cui “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”
In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, la rivalutazione era stata fatta nella misura del 9,6%.
Per informazioni:
INL, decreto direttoriale n.12 del 6 giugno 2018
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