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Sabatini Ter: nuova disciplina di accesso al credito, ai nastri di partenza

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare attuativa che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sabatini ter che prevede la concessione di finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Ridotti i tempi di concessione dei contributi, semplificate le procedure e snellita la documentazione da produrre per la loro erogazione. Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016.

Con l’emanazione della circolare del 23 marzo 2016, n. 26673 diviene operativa la nuova Sabatini riformata entrata in vigore lo scorso 10 marzo a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 che apportava importanti novità:

  • doppia possibilità di provvista per le imprese. Oltre alla provvista della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), con la Sabatini-ter le imprese potranno accedere a fondi diretti delle banche e delle società di leasing. La possibilità di ricorrere ad un’ulteriore provvista rispetto al plafond CDP (peraltro ancora disponibile perché è stata finora utilizzata poco più della metà della dotazione complessiva pari a 5 miliardi di euro) consentirà condizioni più vantaggiose e saranno accorciati i tempi di emissione del provvedimento di concessione del contributo (entro 30 giorni dalla delibera bancaria), per la stipula dei contratti di finanziamento con le PMI  e per l’erogazione da parte delle banche.
  • le banche potranno indirizzare le imprese o su provvista CDP o su altra fonte (dando comunicazione al MiSe). E potrà richiedere direttamente al MiSe la prenotazione del contributo.
  • le banche potranno trasmettere anche il singolo finanziamento deliberato entro il 6 di ogni mese, accorciando così tutti i tempi per la concessione delle risorse economiche.
  • fondi potranno essere concessi in tre mesi e mezzo dalla data di presentazione delle domande, rispetto agli attuali cinque mesi.
  • termine investimento: l’investimento deve essere completato entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento (pena la revoca dell’agevolazione). La dichiarazione di ultimazione dell’investimento deve essere resa entro 60 gg dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (pena la revoca del contributo concesso).
  • introdotto un termine perentorio per le richieste di contributo. La prima quota di contributo potrà essere richiesta entro il termine perentorio di 120 giorni totali dalla ultimazione dell’investimento e dovrà essere prodotta la dichiarazione liberatoria del prodotto nuovo di fabbrica, rilasciata dai fornitori. In caso di leasing servirà, invece, la dichiarazione di avvenuto pagamento dell’oggetto di investimento e, in più, la documentazione antimafia solo se l’investimento complessivo supera i 150 mila euro. La richiesta della quota del contributo successiva alla prima, con la sola firma del legale rappresentante dell’impresa, potrà essere inoltrata solo se sono decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente. La dichiarazione di ultimazione degli investimenti andrà inviata al MiSe dall’impresa entro 60 giorni dal termine ultimo della conclusione dell’investimento. Pena la revoca del contributo. Quando il fornitore avrà emesso l’ultima fattura, l’impresa, nei 60 giorni successivi, dovrà comunicarlo al MiSe.

Le condizioni e i contenuti essenziali per l’accesso ai benefici disposti dalla Sabatini Ter, anche alla luce dell’emanazione della circolare attuativa che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni, sono di seguito sintetizzati:

Soggetti beneficiari Imprese classificate di dimensione micro, piccola e media (PMI).
Requisiti soggettivi

Le imprese alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia (sono ammesse anche le società con sede legale all’estero purché l’impresa abbia una sede operativa in Italia). Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento;
  • regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento  (UE) 651/2014.
    .
Requisiti oggettivi

Possono essere finanziati gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.

Per avvio dell’investimento s’intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, in quanto non rientrano tra le spese finanziabili. In caso di acquisizioni, per ‘avvio dei lavori’ si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Settori ammessi Sono ammessi tutti i settori produttivi compresi quelli della pesca e dell’agricoltura.
Settori esclusi Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
  • industria carboniera;
  • attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
  • fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Investimenti agevolabili

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un’unica unità produttiva. Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.

Le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:

  • materiali o immateriali nelle aziende;
  • nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014:

  • volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
  • volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca;
  • produttivi nel settore dell’acquacoltura;
  • alla commercializzazione;
  • nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’ammissibilità ai benefici è subordinata al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

Per le imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli suindicati gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 651/2014:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

– l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Importo minino degli investimenti

Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA.

In ogni caso, l’importo complessivo dell’investimento non può essere inferiore a 20.000 euro.

Per le operazioni di leasing finanziario il costo ammesso al finanziamento è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario.

Investimenti non agevolabili

Non sono ammessi investimenti connessi all’esportazione e ad interventi che comportano l’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

 Spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di macchinariimpiantibeni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

Spese non ammissibili

Sono escluse le seguenti spese:

  • terreni e fabbricati (incluse le spese per opere murarie);
  • impianti eolici;
  • i beni già consegnati “in prova” o “conto visione” presso l’acquirente;
  • impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”
  • macchine completamente rigenerate e ri-targate con marcatura “CE”, in quanto non possono essere considerate “nuove di fabbrica”
  • immobilizzazioni in corso e acconti;
  • commesse interne;
  • macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • di funzionamento;
  • imposte e tasse tra cui l’IVA
  • scorte;
  • costi relativi al contratto di finanziamento.
Tipologia ed entità agevolazione

Le PMI accedono ad un finanziamento bancario o in leasing finanziario cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero. Tale finanziamento deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.

L’elenco delle banche/intermediari finanziari che viene regolarmente aggiornato a cui è possibile presentare richiesta di finanziamento è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it e viene aggiornato di volta in volta.

Inoltre le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario concesso, con priorità di accesso.

Entità agevolazione
  • finanziamento, che può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammissibili, di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro, concesso, fino al 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari convenzionati. Il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione. Non sono pertanto ammessi i finanziamenti di durata superiore a 5 anni
  • contributo da parte del MISE, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari concessi dalle banche. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.
Fasi e procedure di accesso ai benefici
PMI

La PMI si deve rivolgere ad una banca o intermediario finanziario nel caso di operazioni di leasing finanziario convenzionato e presenta una richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.

Banca/intermediario finanziario

La banca/intermediario finanziario esamina la richiesta e delibera il finanziamento, verifica la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva e la completezza della documentazione trasmessa dalle PMI e trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo.

La banca/intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista.

Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;

b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;

c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.

MiSE

Il MISE, entro 30 giorni, dal ricevimento della richiesta da parte della banca/intermediario finanziario, adotta il provvedimento di concessione del contributo nel quale definisce:

  • l’ammontare degli investimenti ammissibili
  • le agevolazioni concedibili
  • il piano di erogazione
  • gli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria

Il provvedimento di concessione viene trasmesso contestualmente alle PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario.

Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni.

Banca/intermediario finanziario

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo la banca/intermediario finanziario stipula il contratto di finanziamento con la PMI:

  • lo eroga in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento
  • nel caso di leasing finanziario lo eroga al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene. Inoltre l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

PMI Le PMI devono compilare la domanda in formato elettronico e, unitamente alla documentazione da allegare, inviarla esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla circolare attuativa e deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

  • nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
  • nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;
  • nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro, la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo, resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.

Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda.

Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. E’ fatto divieto di presentare più di una domanda di agevolazione a fronte dello stesso investimento.

Le imprese potranno presentare le domande a partire dal 2 maggio 2016 e sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Federica Sorge - Caporedattore www.finanziamentinews.it

 

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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