È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27/02/2015 n.11, di conversione del "Dl Milleproroghe".
Tale legge fissa al 01/04/2015 l'entrata in vigore delle sanzioni per l'omessa iscrizione e/o pagamento del contributo SISTRI (nella versione originale del decreto la data era fissata nel 01/02/2015).
Restano invece sospese fino fine 2015 le sanzioni per la mancata registrazione su Sistri delle movimentazioni (cd. "doppio binario").
Si ricorda che il pagamento del contributo era dovuto, per i soggetti obbligati, per gli anni 2011 e 2014, mentre era stato sospeso quello relativo agli anni 2012 e 2013.
Sono tenuti all'iscrizione al sistri e al pagamento del relativo contributo:
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti;
- gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/2006;
- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquicoltura con più di dieci dipendenti.
In caso di mancata iscrizione di soggetti obbligati o di mancato versamento del contributo si applica una sanzione amministrativa che va dai 15.500 ai 93.000€.
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