Lo scarico di consistente quantitativo di rifiuti speciali in un luogo di pubblico transito è atto a provocare molestie a chi frequenti l’area ed è quindi sanzionabile ai sensi dell’articolo 674 del Codice penale.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 48462/2015) che non ha dubbi sul fatto che lo scarico su strada pubblica di 40 sacchi contenenti residui da demolizione rientri, per natura e quantità, nella fattispecie del getto pericoloso di cose sanzionata dal Codice penale.
Reati di gestione e smaltimento di rifiuti da parte di terzi. In materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito in cui i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in que-stione, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autoriz-zata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la ri-mozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi nella quale il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti.
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