Dopo la partenza del primo gruppo di obbligati (il 1° ottobre scorso), dal 3 marzo il Sistri completa quasi del tutto il suo orizzonte operativo di riferimento (ridisegnato dall'articolo 11, legge 125/2013, in riforma totale dell'articolo 188-ter, Dlgs 152/2006, Codice ambientale). Infatti, pur ricordando che le sanzioni previste dall'articolo 260-bis e 260-ter del "Codice" decorreranno dal 1° gennaio 2015, dal 3 marzo saranno obbligati ad utilizzare il Sistri enti e imprese che sono:
e produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
r produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che ne effettuano la sola attività di stoccaggio (R13 o D15);
t trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (commi 5 e 8, articolo 212, Dlgs 152/2006).
Per la sola Regione Campania, si aggiungono i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani.
Da lunedì 3 marzo e fino a tutto dicembre 2014 continuano comunque ad applicarsi le regole e le sanzioni relative all'invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale), alla compilazione, tenuta e conservazione dei formulari e dei registri di carico e scarico in omaggio alle regole previgenti rispetto alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010. Quindi, in attesa che entrino in vigore le sanzioni relative al Sistri, sono state confermate quelle previste prima della introduzione del Sistri nel Codice ambientale. Gli obbligati al Mud per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2013 dovranno anche provvedere all'invio alle Camere di commercio competenti entro il prossimo 30 aprile e al pagamento del contributo Sistri per il 2014. Le unità locali da iscrivere sono quelle dove si prevede che si producano rifiuti speciali pericolosi. Se i produttori obbligati alla nuova operatività non sono ancora in possesso delle chiavette Usb, i rifiuti pericolosi vanno avviati a smaltimento o recupero comunicando i dati dei rifiuti al trasportatore e custodendo le copie della scheda Sistri-area movimentazione consegnate dal trasportatore, insieme alle copie del formulario. Come previsto dall'articolo 12, comma 1, Dm 52/2011, l'utilizzo del Sistri è obbligatorio a decorrere dal settimo giorno dalla consegna dei dispositivi elettronici.
Se i rifiuti pericolosi sono prodotti in modo accidentale l'ente o l'impresa che li produce deve richiedere l'iscrizione al Sistri per l'unità locale dove i rifiuti sono prodotti entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.
Per almeno tre anni occorre conservare la copia in formato elettronico di ogni movimentazione del registro cronologico (funzione "documento-registrazione"). Il formato diventa anche cartaceo per la copia delle schede movimentazione (funzione "documento-registrazione"). Il tutto ovviamente insieme alle copie cartacee dei formulari e dei registri (da utilizzare fino al 31 dicembre 2014) il cui periodo di conservazione, però, è pari a cinque anni.
Dal 30 giugno 2014, previo Dm, partirà la sperimentazione per i raccoglitori e trasportatori a titolo professionale di rifiuti urbani pericolosi, i vettori esteri che trasportano rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o li esportano dall'Italia e per chi tratta, recupera, smaltisce, commercia e intermedia rifiuti urbani pericolosi.
Dopo la partenza del primo gruppo di obbligati (il 1° ottobre scorso), dal 3 marzo il Sistri completa quasi del tutto il suo orizzonte operativo di riferimento. Dal 3 marzo saranno obbligati ad utilizzare il Sistri enti e imprese che sono:
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che ne effettuano la sola attività di stoccaggio (R13 o D15);
- trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (commi 5 e 8, articolo 212, Dlgs 152/2006).
Da lunedì 3 marzo e fino a tutto dicembre 2014 continuano comunque ad applicarsi le regole e le sanzioni relative all'invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale), alla compilazione, tenuta e conservazione dei formulari e dei registri di carico e scarico in omaggio alle regole previgenti rispetto alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010.
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