L'avvio del sistema di tracciamento telematico dei rifiuti industriali viene prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, anche il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Inoltre è prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa. Si evidenzia che, ad oggi, il Ministero dell'Ambiente non ha ancora completato la procedura della gara per il nuovo gestore, che è ferma a causa di un ricorso al Tar del Lazio, chiamato a decidere il 25 gennaio prossimo.
Di seguito l'estratto del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini.
(GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016) - Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016
Art. 12 Proroga di termini in materia di ambiente
1.All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b)al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «entro il 31 marzo 2016,».
2.All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 mar-zo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b)alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
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