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Sistri: Omessa iscrizione e Pagamento contributo - Soggetti obbligati, sospensione e riduzione sanzioni

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SISTRI: Omessa iscrizione e Pagamento contributo

Il 27 febbraio 2016 è entrata in vigore la legge 21/2016 di conversione del DL Milleproroghe, che stabilisce la riduzione al 50% delle sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri e il mancato versamento dei contributi. La novità si applica fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo positivo del nuovo sistema di tracciabilità.

La legge 25 febbraio 2016, n. 21 - di conversione con modificazioni del decreto legge 210/2015 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto Milleproroghe) - è stata approvata dal Senato in via definitiva il 24 febbraio 2016 con 155 voti favorevoli e 122 contrari.

Il provvedimento suddetto conferma quanto già stabilito dal decreto legge con riferimento alla proroga di un anno – fino al 31 dicembre 2016 – del periodo transitorio al Sistri (cosiddetto doppio binario), durante il quale i nuovi obblighi informatici di tracciamento convivono con formulari, registri di carico/scarico e MUD, ma le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di tracciamento informatico non sono applicabili ad eccezione di quelle previste per l’omessa iscrizione o l’omesso pagamento del contributo Sistri (articolo 260-bis, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006).

Soggetti Obbligati

L’articolo 188-ter, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 152/2006 - così come modificato dall’articolo 11 del D.lgs. 101/2013, convertito con modifiche in legge 125/2013 e a seguito delle norme attuative del Decreto Ministeriale 24 aprile 2014 (articolo 1) - prevede l’obbligo di adesione al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (Sistri) per i seguenti soggetti:

•enti ed imprese, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivati da:

₋attività agricole ed agroindustriali, di pesca professionale e acquacoltura,
₋attività di demolizione, costruzione nonché di scavo,
₋lavorazioni industriali,
₋lavorazioni artigianali,
₋attività commerciali,
₋attività di servizio,
₋da attività sanitarie;

•enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

•enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;

•enti ed imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;

•in caso di trasporto intermodale, i soggetti a cui sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

•nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi;

•enti ed imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.lgs. n. 6 152/2006, nonché soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5;

•Comuni ed imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Soggetti che possono aderire facoltativamente È possibile aderire al Sistri anche su base volontaria; perciò possono iscriversi al sistema di tracciabilità i seguenti soggetti:

•enti ed imprese fino a 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;

•enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;

•enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura che indipendentemente dal numero di dipendenti, siano iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del registro delle imprese e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;

•produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;

•trasportatori professionali di rifiuti speciali non pericolosi;

•trasportatori in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi;

•trasportatori in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi non iscritti in categoria 5;

•trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania;

•gestori di rifiuti non pericolosi;

•nuovi produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di trattamento di rifiuti non pericolosi.

Sospensione illeciti, sanzioni e “Doppio binario”

Il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”) modificando il comma 3-bis, dell’articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. n. 101/2013, ha sospeso le sanzioni per gli illeciti relativi al Sistri di cui agli articoli 260 bis) commi 3 e ss. e 260 ter) del D.lgs. n. 152/2006 sino al 31 dicembre 2016.
Il Decreto precisa che, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative fino al 31 dicembre 2016 continuerà ad applicarsi il c.d. regime del “doppio binario”, ossia per i Rifiuti Pericolosi, oltre alla compilazione delle schede Sistri sarà necessario continuare a compilare i Formulari, Registri e il MUD.
Questo comporta che le sanzioni relative agli illeciti legati al Sistri rimarranno sospese sino al 31 dicembre prossimo, viceversa rimangono in vigore ed applicabili le sanzioni per mancata o incompleta compilazione di Formulari, Registri e il MUD.

Sanzioni mancata iscrizione e contributo

Diversamente, le sanzioni relative alla mancata iscrizione al Sistri o al tardivo pagamento del contributo, rimangono applicabili.
Tuttavia si segnala che nel Disegno di Legge di conversione del citato Decreto Milleproroghe, in sede di approvazione, è previsto, inoltre, il Sistri che prevede il dimezzamento delle sanzioni relative alla mancata iscrizione o al tardivo versamento del contributo annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) di iscrizione al SISTRI.

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
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