SISTRI - DECRETO 24 aprile 2014, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Decreto è entrato in vigore il 1 maggio 2014.
[GU Serie Generale n. 99 del 30/04/2014]
Estratto del decreto
Art. 1
Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006
1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art.188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.
Art. 4
Oneri contributivi anno 2014
1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
2. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.
Art. 6
Comunicazioni al SISTRI
2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.
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