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Sorveglianza sanitaria: 3 tipi di omissioni che vengono punite

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Con la lettera circolare n. 3/2017, l'Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce alcune indicazioni al personale ispettivo in merito ai comportamenti omissivi dell'obbligo di sorveglianza sanitaria nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporvi il lavoratore (ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008).

In particolare la lettera circolare n. 3/2017 illustra le tre ipotesi  cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative.

1° Caso

Nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.)

Rif: art. 18 comma 1 lettera c)

2° Caso

In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;

Rif: art 18 comma 1 lettera g)

3° Caso 

Nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Rif: art. 18 comma 1 lettera bb): 

Precisazione

Si rinvia alla circolare n. 33/2009 ricordando che l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.

Azzerare gli errori e i ritardi

L'esperienza ventennale come consulenti sicurezza ci permette di affermare che nelle aziende sopra il centinaio di lavoratori, scegliendo a caso un nome tra i lavoratori e controllandone lo stato dal punto di vista della formazione sicurezza e delle visite secondo protocollo sanitario, statisticamente si ottiene tra il 15% e il 20% di errori (es. scadenze non rispettate, cambi mansione non considerati, rientri da malattia o infortunio, modifica dei rischi della mansione…). Questo comprende anche la criticità diffusa della mancata coerenza tra le mansioni indicate nel gestionale paghe e quelle utilizzate ai fini della sicurezza.

Questo porta a due conseguenze:

1) possibilità di contestazioni, in caso di presunte malattie professionali collegabili alle attività svolte
2) lavoratori che eseguono mansioni nonostante possano essere impedite da limitazioni o prescrizioni o da mancanza di formazione 

L'introduzione di un software permette di gestire la sorveglianza sanitaria in maniera precisa, supportati dai promemoria necessari. A questo si aggiunge il vantaggio di velocizzare anche la produzione di output riassuntivi in tempo reale (ad esempio la scheda mansionale, le statistiche sulle visite di sorveglianza sanitaria e sugli esiti delle stesse) utili anche da condividere con i lavoratori (ad esempio in fase di assunzione, in aula, per un cambio mansione) o con il board (es. in fase di budget o come resoconto periodico).

CONSULTA LA CIRCOLARE 3/2017

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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sicurezza

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