Con la Circolare n. 145 del 14 dicembre 2020 e i relativi allegati, l’INPS fornisce indicazioni sulla sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 di cui al Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 (Decreto Ristori quater).
In particolare, ai sensi dell’art. 2, commi 1, 2 e 3 del Decreto Ristori quater, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi:
- per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori quater e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019;
- per gli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020;
- per gli esercenti le attività dei servizi di ristorazione nelle c.d. zone “arancioni” o “rosse”, come individuate con le ordinanze del Ministro della Salute;
- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori bis nelle c.d. zone “rosse”, come individuate con le ordinanze del Ministro della Salute;
- per i soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator nelle c.d. “zone rosse”, come individuate con le ordinanze del Ministro della Salute.
Il provvedimento precisa che le disposizioni non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020.
Infine, l’Istituto rappresenta che i versamenti sospesi ai sensi del Decreto Ristori quater, dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione.
Per maggiori dettagli, consulta la Circolare.
Fonte: Ministero del Lavoro
Ufficio Stampa Confapi Padova
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