I soggetti che investono in start up innovative potranno godere di benefici fiscali così come disciplinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo del dl 179/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le persone fisiche (ad esempio giovani imprenditori, business angel,..) la detrazione di imposta è pari al 19% della somma investita, per un importo massimo di 500.000 euro in ciascun periodo di imposta agevolabile. Le società di capitali e ogni altro soggetto passivo IRES che non siano start up innovative, potranno, invece, dedurre dalla base imponibile il 20% dell’importo investito nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente ovvero indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start up innovative. Con riferimento a ciascun periodo di imposta, l’investimento massimo deducibile non deve eccedere l’importo di 1.800.000 euro.
In entrambi i casi, l’investimento nella start up innovativa deve essere mantenuto per almeno due anni (holding period). Le percentuali sopra riportate del 19% e 20% saranno incrementate fino a rispettivamente il 25% (in caso di detrazione) e il 27% (in caso di deduzione) con riferimento a investimenti in start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Consulta il DM 30 gennaio 2014
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