Gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 e sino al 31 dicembre 2016 (esclusi fabbricati e beni strumentali con un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, e taluni beni appartenenti a settori specifici) potranno essere complessivamente ammortizzati nella misura del 140%. Il risparmio riguarda solamente Ires e Irpef. Anche le autovetture vengono ammesse all’agevolazione mediante l’aumento, nella misura del 40%, delle soglie massime di ammortamento (di euro 18.076,00 e, per gli agenti di euro 25.823,00).
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi da 91 a 94 e 97) ha recato una misura, volta a favorire la ripresa degli investimenti attraverso la riduzione dell’imponibile Irpef ed IRES di imprese e lavoratori autonomi (rectius: esercenti arti e professioni): la nuova norma, infatti, consente una deduzione straordinaria dalla base imponibile IRPEF ed IRES commisurata al 40% dell’ammortamento ordinario sui beni materiali strumentali nuovi acquistati (anche ricorrendo all’istituto del leasing) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.
Illustrata in estrema sintesi, e fatto 100 l’ammontare dell’ammortamento ordinariamente deducibile nell’anno n, viene consentito di computare una variazione in diminuzione di 40 della base imponibile ad IRPEF ed IRES (ma non a IRAP): l’agevolazione compete per l’intero periodo d’ammortamento e dunque, fatto ad esempio pari 500 il costo complessivo del bene ammortizzabile, alla fine del periodo d’ammortamento l’impresa o il lavoratore autonomo avranno computato una variazione in diminuzione straordinaria di 200. A tale misura fiscale si può cumulare l’agevolazione disposta dalla Legge Sabatini che prevede la concessione di un finanziamento con abbattimento interessi del 2,75%, assistito da una garanzia pubblica fino all’80% del finanziamento.
Di seguito si riportano i contenuti della misura, con l’indicazione dei soggetti beneficiari, di beni agevolati, del meccanismo di applicazione e del periodo di riferimento unitamente a talune esemplificazioni; vale la pena sottolineare che la semplicità del meccanismo di fruizione dell’agevolazione dovrebbe contribuire a decretarne il successo.
Soggetti beneficiari | Sono ammessi all’agevolazione i titolari di:
· reddito d’impresa: le persone fisiche esercenti attività commerciali, anche gestite in forma di imprese familiari o di aziende coniugali; le S.n.c. e le s.a.s.; le società di armamento; le società di fatto, che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale; le società consortili a rilevanza interna ed esterna; le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.; le cooperative e di mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati, nonché i trust aventi per esercizio esclusivo l’attività commerciale; nonché le stabili organizzazioni in Italia di società, enti commerciali e persone fisiche non residenti; le società non operative e quelle in liquidazione. · reddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfetario): alle persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 comma 1 del TUIR); alle associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche; alle società tra professionisti (STP) costituite ex art. 10, L. 12 novembre 2011, n. 183; Non sono previste distinzioni legate alla forma giuridica, alle dimensioni o al settore in cui il contribuente opera. Si ritiene, in attesa di circolari di chiarimento operativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che l’applicazione del super ammortamento o maxi ammortamento possa essere applicato anche ai soggetti che si avvalgono del regime dei minimi ma non del nuovo regime forfetario. |
Soggetti esclusi |
Non possono accedere al super ammortamento o maxi ammortamento al 140%: · i titolari di redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo, ex art. 53 comma 2 del TUIR, ovvero: i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell’articolo 41 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia. i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. · gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfetario, perché non deducono quote di ammortamento e canoni di leasing; · gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 5, comma 1 L. 413/91; · i soggetti esercenti attività agricole, che determinano il reddito d’impresa, ex art. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR; · le persone fisiche e le società semplici con riferimento all’attività agricola, svolta entro i limiti dell’art. 32 del TUIR; · gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa. |
Beni agevolati | Sono agevolabili i beni strumentali nuovi (o mai usati), acquistati, anche in leasing. Nel caso di locazione finanziaria (leasing), il contratto viene assimilato fiscalmente un acquisto “ordinario” di bene strumentale. Rientrano nei beni “mai usati” quelli acquistati non dal produttore o rivenditore ma da un terzo, che rimangono agevolati se mai usati prima.In riferimento al requisito della strumentalità è necessario che i beni siano di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Restano, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni merce (o, comunque, trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo.L’incentivo spetta, inoltre, per tutte le tipologie di autovetture di imprese e professionisti, purché siano utilizzate esclusivamente quali beni strumentali nell’attività propria (come quelle delle società di noleggio, delle autoscuole e dei tassisti), date in uso promiscuo ai dipendenti, utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio o utilizzate diversamente da quelle precedenti.I beni agevolati non sono soltanto quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, come in precedenti misure, ma tutti quelli materiali ammortizzabili:
· diversi dai fabbricati e costruzioni, · in generale dai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, · oltre che dagli altri indicati specificatamente nell’Allegato 3 della Legge di stabilità 2016 (es. condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.). |
Beni non agevolati |
Sono, in sostanza, esclusi dal maxi ammortamento i seguenti beni: · usati; · immateriali; · i beni per i quali sono stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 (e modificati con D.M. 28 marzo 1996) coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%: - Fabbricati, edifici e costruzioni (compresi quelli per il ricovero degli animali, silos, vasche e serbatoi, opere idrauliche fisse, strade, piazzali, acquedotti) - Gallerie e pozzi (escluse le armature mobili) · i beni indicati nell’allegato 3 della Legge di stabilità 2016 L’agevolazione non compete altresì per i beni acquisiti in locazione operativa, cioè senza opzione di riscatto (ad esempio, il così detto full leasing) ed in noleggio. |
Meccanismo di applicazione | La norma prevede una deduzione extracontabile (variazione in diminuzione da computare in sede di dichiarazione), pari al 40% dell’ammortamento ordinario del costo del nuovo bene acquistato, che permette di risparmiare le imposte sul valore del bene corrispondente a detta percentuale.Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap: si auspica da più parti l’estensione del beneficio anche all’IRAP. |
Periodo temporale di riferimento | Si applica per tutti i beni strumentali nuovi (o mai usati) acquistati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.Per data di acquisto si intende quella di consegna o spedizione o quella, se diversa e successiva, in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Non rileva la data di perfezionamento dell’ordine di acquisto, pur in presenza di pagamento di anticipi o acconti.
Nei contratti di leasing occorre fare riferimento alla data della consegna (salvo la presenza di clausole di prova a favore del locatore), mentre nei casi di acquisto mediante un contratto di appalto occorre fare riferimento alla conslusione del contratto (salvo che non vi siano Sal per parite accettate dal committente) Si ricorda che l’anno di inizio di deduzione dell’ammortamento del costo del bene strumentale, è quello di entrata in funzione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione compete anche per i beni di costo unitario inferiore 516,46: per tali beni in sostanza, ricorrendo le condizioni di legge e ipotizzando il caso di un bene dal costo di € 550, nell’esercizio di entrata in funzione del bene in aggiunta alla ordinaria deduzione di 550 potrà essere computata una variazione in diminuzione di 220. |
Esemplificazione | Valga il seguente esempio: · macchinario ordinato il 30 settembre 2015, consegnato il 15 dicembre 2015 ed entrato in funzione nel mese di gennaio 2016:
il beneficio compete, ma la deduzione dell’ammortamento (e del 40% aggiuntivo) potrà essere effettuata a far data dal periodo d’imposta 2016 (ipotizzando che sia coincidente con l’anno solare). Le modalità ed i tempi di pagamento sono indifferenti ai fini agevolativi: ciò, in deroga alle ordinarie modalità di “tassazione per cassa” vale anche per gli esercenti arti e professioni. |
Vincolo di alienazione | I beni acquistati non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento. |
Cumulabilità | Cumulabile con l’agevolazione Sabatini; da verificare la cumulabilità con altri benefici (es.: credito d’imposta) per propendendo per una risposta positiva. |
Federica Sorge - Caporedattore www.finanziamentinews.it
Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it