Sono ammissibili al bando voucher digitalizzazione PMI anche i beni e servizi acquistati da fornitori esteri, e i costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di licenze d'uso dei software. Escluse invece le spese per i canoni relativi a servizi informatici, come per esempio i canoni di abbonamento per il cloud storage, o per il noleggio di attrezzature informatiche. A chiarirlo sono le nuove risposte alle FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, in cui viene altresì precisato che sono esclusi i soggetti registrati unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo delle Camere di Commercio.
Arrivano nuove ed importanti indicazioni per il bando Voucher digitalizzazione PMI. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito una nuova edizione di risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alla misura agevolativa a favore delle micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili e di importo non superiore a 10.000 euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Ammessi anche beni/servizi acquistati da fornitori esteri
Nell’ambito delle nuove FAQ, molte rilevanti specificazioni riguardano le spese ammissibili.
In primo luogo, viene precisato che l’impresa può acquistare i beni e/o i servizi anche da fornitori con sede all’estero. In ogni caso, specifica il Ministero, il fornitore è tenuto a rilasciare la liberatoria predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, sottoscritta con le modalità previste all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, allegando pertanto fotocopia del documento d’identità del dichiarante o sottoscritta con firma digitale.
Con riferimento ai progetti finalizzati al miglioramento dell’efficienza aziendale, alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e allo sviluppo di soluzioni di e-commerce (ambiti di attività di cui alle lettere a, b e c dell’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014), viene chiarito che sono ammissibili esclusivamente le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla realizzazione dei progetti. Non rientrano invece tra le spese per i canoni relativi a servizi informatici, come per esempio i canoni di abbonamento per il cloud storage, o per il noleggio di attrezzature informatiche.
Il Ministero segnala inoltre che rientrano tra le spese ammissibili anche i costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di licenze d'uso dei software.
Per quanto riguarda le spese connesse alla partecipazione a corsi e all’acquisizione di servizi di formazione qualificata, viene esplicitato che non sono previste restrizioni in merito di requisiti dei fornitori dei predetti servizi di formazione. Il Ministero puntualizza che le imprese beneficiarie sono tenute a conservare la documentazione giustificativa attestante l’effettiva fruizione dei servizi oggetto del voucher (a titolo esemplificativo, nel caso di servizi di formazione qualificata gli attestati individuali di partecipazioni ai corsi, i cv dei docenti, ecc).
Ulteriore precisazione fornita nell’ambito delle nuove FAQ riguarda la condizione che ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni le spese devono essere relative a beni acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
Tale condizione, chiarisce il Ministero, è derivata da una specifica disposizione prevista in tal senso dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato. A tal fine la stessa Commissione ha chiarito che le parti devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa.
Chiarimenti sulla presentazione della domanda
Con riferimento alla presentazione della domanda, nelle nuove FAQ viene specificato che è possibile accedere alla procedura informatica per la presentazione delle domande, disponibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), attraverso dispositivo di tipo CNS (Carta nazionale dei servizi) a partire dal 15 gennaio 2018.
Il Ministero specifica inoltre che alla domanda di accesso alle agevolazioni non devono essere allegati i preventivi di spesa. Deve essere allegato esclusivamente il prospetto dei dati certificati dal Registro imprese (generato automaticamente dalla procedura informatica) e, nel caso l’impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it dedicata al “Voucher digitalizzazione”.
Con riferimento alla cumulabilità, viene chiarito che il voucher non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi che si configurano come aiuti di Stato, come ad esempio la Nuova Sabatini. Si specifica, però, che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento (vd circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E).
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